Statuto

Casa Famiglia Betania di Maria” O.D.V.
 

Art. 1 – Denominazione e Sede

E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata: “Casa Famiglia Betania di Maria”, in forma di Associazione non riconosciuta, di seguito denominata semplicemente Associazione. L’Associazione avrà durata illimitata, farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà, nella propria denominazione della locuzione “Organizzazione di Volontariato” o dell’acronimo “ O.D.V “.

Essa ha sede in Verolavecchia (BS) in Via Vittorio Veneto n.29

L’Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge n. 266 del 1991, dal e dal codice del terzo settore D. Lgs 3/07/2017,dalla legge Regionale e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico. L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.
 

Art. 2 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’Associazione.

Tale statuto può essere modificato dall’assemblea dell’Associazione riunita in via straordinaria in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei presenti
 

Art. 3 – Finalità

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente dell’attività le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore..

L’ Associazione, di ispirazione cristiana, nell’insegnamento della Chiesa cattolica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo della centralità della persona umana, della sua dignità e dei suoi diritti, incentrandosi lo spirito di solidarietà umana e cristiana di condivisione, di accoglienza fraterna e di volontariato inteso come libero e gratuito servizio agli ultimi. L’associazione crede all’importanza dei legami familiari.

L’Associazione pertanto, a mero titolo esemplificativo, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

  1. promuovere la tutela e l’accoglienza dei minori in difficoltà o senza famiglia, attraverso iniziative di volontariato in collaborazione con le istituzioni pubbliche ed ecclesiali;
  2. creare e gestire strutture del tipo “comunità-famigliare” per l’accoglienza di minori allontanati, secondo le linee di uno specifico progetto, nello spirito della Legge n. 184/83, secondo la necessità e le possibilità, di accoglienza temporanea per ragazze madri, gestanti in difficoltà;
  3. creare e gestire strutture del tipo “alloggi per l’autonomia” al fine di garantire supporto nel percorso di reinserimento nella società di neomaggiorenni che, vivendo fuori dalla loro famiglia d’origine, hanno bisogno di misurarsi, in uno spazio tutelato di autonomia.
  4. creare e gestire strutture del tipo “nido-famiglia “, per offrire ai bimbi un ambiente famigliare denso di relazioni, significati ed affetti, in cui sentirsi protetti e in cui vivere le prime esperienze ed avventure creando un ambiente educativo per il minore accolto e di supporto per madri in difficoltà.
  5. creare e gestire strutture al fine di promuovere lo stato di salute e il benessere fisico di minori e famiglie in difficoltà.
  6. promuovere e riconoscere il ruolo della famiglia, le sue prestazioni, i suoi diritti e le sue esigenze, valorizzandola anche a livello istituzionale e sociale;
  7. promuovere possibili attività sia di prevenzione che di sostegno per aiutare gli sposi a scoprire e a vivere il significato del matrimonio. Allo stesso modo l’Associazione si impegna ad accompagnare i fidanzati nel loro cammino;
  8. attivare ogni iniziativa idonea – come pubblicazioni, manifestazioni e programmi televisivi – per sensibilizzare ed informare l’opinione pubblica sui temi della vita, dell’accoglienza e della solidarietà;
  9. promuovere iniziative di formazione del volontariato in collaborazione con istituzioni civili ed ecclesiali, associazioni e privati.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 

Art. 4 – Gli aderenti

Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell’Associazione e, condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
  • I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione,di partecipare con diritto di voto all’assemblea ,di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è la giunta esecutiva: delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

La giunta esecutiva deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

L’Associazione assicura gli aderenti per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Ogni aderente può recedere dall’appartenenza all’associazione in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno otto giorni

Gli aderenti possono essere esclusi dall’Associazione qualora il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello statuto e alle finalità dell’Associazione.

Competente a deliberare l’esclusione è la giunta esecutiva che decide, con parere motivato, dopo aver sentito l’interessato.

La qualifica di associato si perde per morterecesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.

diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
 

Art. 5 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’assemblea
  • la giunta esecutiva
  • il presidente.

Tutte le cariche sono gratuite e non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 

Art. 6 – L’assemblea

L’assemblea è formata da tutti gli aderenti all’Associazione ed è presieduta dal presidente dell’Associazione.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati

Ciascun associato può intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria

L’assemblea è validamente costituita in via ordinaria in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti e in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la maggioranza semplice e delibera a maggioranza semplice.

L’assemblea riunita in via straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aderenti e in seconda convocazione con la maggioranza.

L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del presidente, con avviso affisso nella sede dell’Associazione 15 giorni prima.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’organizzazione occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 

Art. 7 – La giunta esecutiva

L’assemblea ordinaria vota fra i propri aderenti i tre componenti della giunta esecutiva, che è l’organo che svolge le attività esecutive dell’Associazione su indicazione dell’assemblea. La giunta é investita dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell’assemblea dei Soci. Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il vice presidente
  • nomina il segretario e il tesoriere
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea predispone all’assemblea il programma annuale di attività
  • conferisce procure generali e speciali
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali,
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei Soci.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, la giunta esecutiva provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

La giunta dura in carica tre anni e può essere revocata dall’assemblea ordinaria per gravi motivi.

I suoi componenti sono rieleggibili.
 

Art. 8 – Il Presidente

L’assemblea ordinaria dell’Associazione elegge, fra i suoi componenti, il presidente che dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente della giunta esecutiva è anche Presidente dell’Associazione e ne ha la rappresentanza legale.

Il presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione.

Il presidente stipula le convenzioni tra l’Associazione e gli altri enti o soggetti, previa delibera dell’assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e della Giunta esecutiva sottoscrivendone i relativi verbali.

Coadiuva il Presidente e la Giunta Esecutiva nell’espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.
 

Art. 9 – Organo di controllo

L’Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.[1]

componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 

Art. 10 – Revisore legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge[2], l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
 

Art. 11 – Le risorse

Le risorse economiche dell’Associazione provengono da:

– contributi degli aderenti

– contributi dei privati

– contributi di enti pubblici e privati

– attività marginali di carattere commerciale

– ogni altro tipo di entrata.

L’Associazione può inoltre ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell’assemblea che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell’assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto.

L’Associazione può possedere o può acquistare beni immobili nuovi o da ristrutturare , mobili registrati, mobili; i beni di proprietà degli aderenti o di terzi sono dati in comodato all’Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
 

Art. 12 – Il bilancio

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

La giunta esecutiva predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad un anno e l’assemblea ordinaria lo approva entro il 30 aprile; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell’Associazione entro quindici giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché gli aderenti ne possano prendere visione.

La giunta esecutiva predispone inoltre il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo, che contiene, diviso in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese per l’anno successivo: il bilancio preventivo deve essere approvato dall’assemblea che approva il bilancio consuntivo e deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro quindici giorni prima della seduta assembleare affinché gli aderenti ne possano prendere visione.
 

Art. 13 – Dipendenti e collaboratori

Gli aderenti dell’Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

L’Associazione può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi.

L’Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.

Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 14 – Responsabilità dell’Associazione

L’Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’associazione stessa.
 

Art. 15 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
 

Art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Verolavecchia(BS) 13 Maggio 2020


[1] L’Organo di controllo è obbligatorio, ai sensi dell’art. 30 Cts, quando l’associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 Cts.

[2] Se l’associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 Cts)